-  Luca Leidi  -  06/07/2016

Art.492-bis c.p.c.: appunti sulla ricerca telematica dei beni da pignorare - Luca Leidi

Art.492-bis c.p.c.

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Istanza al Presidente del Tribunale, delega al giudice della volontaria giurisdizione e ricerca dell"Ufficiale Giudiziario

Ad un anno e mezzo di distanza, ho rispolverato ed aggiornato alcuni appunti presi in occasione di un Convegno tenutosi il 18 dicembre 2014 presso il Palazzo di Giustizia di Milano, dedicato alle "Questioni pratiche ed operative sull"espropriazione mobiliare e presso terzi alla luce del D.L.132/2014". La Legge (n.162/2014), entrata in vigore all"epoca da poco più di un mese, approvò definitivamente, con modificazioni, tale decreto, "recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell"arretrato in materia di processo civile", ed ha fornito, tra le altre novità, una nuova disciplina per la ricerca con modalità telematica dei beni e dei diritti da pignorare (art. 492-bis c.p.c.), consentendo agli Ufficiali Giudiziari, dietro autorizzazione del Presidente del Tribunale (o di un giudice da lui delegato), di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare all"archivio dei rapporti finanziari dell"anagrafe tributaria.

Trascorse ben sei stagioni da quel primo convegno, ed intervenuta anche la riforma del D.L.83/2015, poi convertito con L.132/2015, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell"amministrazione giudiziaria", ho voluto tirare le somme, in particolare, proprio sulle modalità di richiesta delle "nuove" ricerche telematiche dei beni da pignorare.

LA NORMA: ART.492-BIS C.P.C

La problematica maggiore inerente all"esecuzione forzata è senza dubbio l"identificazione e la localizzazione dei beni del debitore.

Al fine di facilitare tale ricerca, l"art.19 del D.L. 12 settembre 2014 n.132, poi riformato con D.L.83/2015, ha portato l"introduzione all"interno del nostro Codice di Procedura Civile dell"art.492-bis, rubricato "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare".

Con il primo comma dell"art. cit., il Legislatore ha disposto che il Presidente del Tribunale, su istanza del creditore, verificato il diritto di quest"ultimo a procedere all"esecuzione forzata, può autorizzare l"Ufficiale Giudiziario a ricercare con modalità telematiche dei beni da pignorare. Come desunto dalla contenutissima giurisprudenza, in mancanza di accesso diretto dell"U.G. "quando le strutture tecnologiche non sono funzionanti", il Presidente può autorizzare il creditore procedente a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati di cui all"art.492-bis, co.2, cit.. (1)

In sostanza, l"art.492-bis cit. dà la possibilità al creditore stesso, mediante U.G. o in maniera diretta, di ricercare le informazioni sui beni da pignorare mediante una ricognizione con modalità telematiche attraverso un collegamento diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche (anagrafe tributaria dell"Agenzia delle Entrate ed archivio rapporti finanziari), del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) ed in quelle degli enti previdenziali (Inps, Inail, ecc.), oltre che ovviamente dei registri immobiliari.

In alcuni Paesi gli U.G. hanno accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per identificare e localizzare i beni del debitore. In altri Stati, invece, l"accesso è solo parziale, dispendioso in termini di tempo e di costi, non effettivo o, semplicemente, inesistente.

La situazione italiana era – è – di quelle intermedie. (2) All"epoca dell"entrata in vigore, infatti, né il sistema giudiziario, né le banche dati erano pronte a sopportare una tale novità. I primi lamentavano la mancanza dei sistemi informatici, nonché delle postazioni fisiche; le seconde erano aggiornate a quattro mesi prima, quindi, nonostante il "controllo" telematico, nell"attimo che si effettuava la ricerca sul pc in merito a cosa e dove pignorare, si doveva tenere viva la possibilità che, in quello stesso istante, il credito/il bene poteva non essere più nella disponibilità del debitore. Un ulteriore problema, prettamente italiano, era la tutela della privacy. Infatti in Italia, più che in altre zone d"Europa, si dà massimo rilievo alla privacy del cittadino. Vedere conti correnti, il pagamento dei tributi, i possedimenti in generale, risultò, in un primo momento, italianamente inconcepibile.

Si attendeva, perciò, che il Ministro della Giustizia prendesse posizione ed attuasse gli artt.155 quater (Modalità di accesso alle banche dati) e quinques (Accesso alle banche dati tramite i gestori), i quali contengono, rispettivamente, la disciplina transitoria della disposizione e quella applicabile per il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche per l"accesso alle banche dati. (3)

Tuttavia, si deve rilevare come la norma si basi su un"idea semplice: le pubbliche amministrazioni, soprattutto alcune di esse (in primo luogo l"Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali), gestiscono banche dati da cui è possibile trarre una serie rilevante di informazioni in ordine ai beni o ai crediti di cui sono titolari i cittadini.

Tale idea, a ben vedere, era già alla base dell"art.492, co.7, poi abrogato dall"entrata in vigore del D.L.132/14 cit., il quale però conteneva il limite del necessario pignoramento negativo precedente, per poter accedere (rectius, fare accedere l"U.G.) alle banche dati pubbliche, all"anagrafe tributaria, ecc.. Il Legislatore ha proceduto, così, all"eliminazione di tale vincolo: nell"odierna concezione, l"U.G. può, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale ed indipendentemente dall"esecuzione di un qualsiasi precedente pignoramento, ricercare in via telematica le cose da pignorare accedendo direttamente alle banche date pubbliche per poi procedere, nel caso di positiva individuazione del bene/credito nella disponibilità del creditore, al pignoramento.

L"ATTO DEL CREDITORE: L"ISTANZA

Si è visto, l"atto di impulso ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare deve avvenire "su istanza del creditore" (art.492-bis, co.1, cit.).

Il problema - più teorico che pratico - è quello per cui il medesimo articolo non affronta la modalità con cui deve venire richiesta l"autorizzazione al Presidente, richiamando una generale "istanza". Le tesi maggioritarie erano due:

A) la prima, è quella per cui si registrerebbe una domanda anticipata di tutela (4). Sarebbe come dire "autorizzami che, se trovo, pignoro". Si deve notare come il Presidente del Tribunale si porrebbe, se si vuole dare adito a questa teoria, come un intermediario, in quanto sarebbe lo stesso Presidente a disporre all"U.G. la ricerca telematica. Il comma 5, infatti, dispone che dopo il ricorso non ci sarebbe alcuna necessaria richiesta successiva ("Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520."). Non c"è, o almeno non parrebbe esserci, impulso del creditore, il quale, chiesta l"autorizzazione al Presidente, dovrebbe solo attendere il mero riscontro dall"U.G., che "d"ufficio" provvederebbe al pignoramento.

B) la seconda, spiega come la norma si limiterebbe a descrivere due fasi: la prima, composta dalla richiesta al Presidente del Tribunale e dal provvedimento di autorizzazione dello stesso, introduttiva di un procedimento di volontaria giurisdizione; la seconda, completamente autonoma rispetto alla prima, consistente invece nella ulteriore richiesta di ricerca telematica all"U.G..

La difficile scelta tra le due soluzioni (5) determinava effetti pratici di notevole rilevanza. (6)

Tuttavia, per prassi, si deve rilevare prevalente la prima impostazione.

E" utile rilevare, come si vedrà nel prossimo paragrafo, l"istanza di autorizzazione rivolta al giudice dell"esecuzione affinché il creditore sia legittimato ad agire in tal senso, non può essere proposta prima che sia decorso il termine per adempiere indicato nel precetto e comunque non prima che siano decorsi dieci giorni dalla sua notificazione. Soltanto qualora sussista grave e comprovato pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.

IL SISTEMA ODIERNO

Attualmente, presa coscienza di tutte le difficoltà precedentemente dette, il sistema è così congegnato:

1) atto principale: istanza del creditore al Presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore (si consiglia di indicare ben in evidenza nell"intestazione dell"atto la dicitura "istanza ex art.492 bis c.p.c.");

2) pagamento del contributo unificato di € 43,00 (è infatti prevista l"esenzione dall"imposta di bollo ai sensi dell"art.13, co.1-quinquies, T.U. Spese di Giustizia);

3) deposito telematico dell"istanza, ai sensi dell"art.16-bis, co.1-bis, D.L.179/2012, nel registro della volontaria giurisdizione (7), indicando in oggetto "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis c.p.c.", Codice domanda 40.10.03, ed utilizzando come tipologia di atto "Ricorso generico".

Tale deposito deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore, con rispetto dei limiti temporali di quest"ultimo, poiché sarà necessario allegare:

   - titolo;

   - precetto (qualora vi sia "pericolo nel ritardo", il Presidente del tribunale può autorizzare la ricerca telematica pure prima della notifica del precetto - co.1, art. cit.);

   - iscrizione a ruolo (se non disposta automaticamente in consolle avvocati);

   - contributo unificato.

4) ottenuta l"autorizzazione a procedere, l"U.G., controllati titolo, precetto ed autorizzazione, procede con la ricerca telematica (che include essa stessa la richiesta di pignoramento).

Il Verbale dell"U.G. sostituisce l"atto di citazione:

   a) se l"accesso ha consentito di individuare cose che si trovino in luoghi di competenza dell"U.G., quest"ultimo procede "d"ufficio" con le attività destinate a porre il vincolo del pignoramento sui beni come individuati (art. 492-bis, co.3, primo periodo); (8)

   b) in caso contrario, ovvero qualora vengano individuati beni pignorabili al di fuori del territorio di competenza, l"U.G. deve rilasciare tempestivamente copia autentica del verbale al creditore che entro 15 giorni dal rilascio, a pena di inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all"istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520, all"Ufficiale Giudiziario territorialmente competente (art. 492-bis, co.3, secondo periodo);

   c) l"U.G., quando non rinviene una cosa individuata mediante l"accesso nelle banche dati di cui sopra, intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l"omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell"art. 388, co.6, codice penale (art. 492-bis, co.4);

   d) l"U.G. rinviene una pluralità di beni diversi passibili di pignoramento. In tal caso, l"U.G. avvisa il creditore e sottopone ad esecuzione i beni scelti da quest"ultimo (art.492, co.7).

IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Ai sensi dell"art. 492-bis cit., il Presidente del Tribunale esamina la richiesta del creditore procedente ed autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Come si è visto, tale autorizzazione deve ritenersi estesa anche alla successiva espropriazione cui l"Ufficiale Giudiziario potrà procedere d"ufficio quando la interrogazione delle banche dati avrà consentito di individuare un solo bene ovvero un solo credito da sottoporre ad esecuzione. (9)

Ci si deve porre il problema sulle modalità con le quali il Presidente del Tribunale si prepari a ricevere le (migliaia?!) richieste di autorizzazione. Infatti, ex art 492-bis ("il presidente del tribunale (…) verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare"), il Presidente deve accertare il diritto del creditore alla esecuzione forzata, controllando gli atti prodromici: titolo e precetto (10).

Da subito si accorge quali grossi problemi sarebbe in grado di creare la mole di lavoro che il Presidente potrebbe - quasi certamente - trovarsi a fronteggiare. Deleghe? Teoricamente non sarebbero possibili, in quanto incarico demandato esclusivamente a lui e, per legge, non delegabili.

In aggiunta, pare quantomeno bizzarro, che il Presidente dica esso stesso all"U.G. di pignorare, rectius, di effettuare la ricerca dei beni da pignorare.

Tuttavia, nella prassi (quantomeno a Milano), si è voluto riconoscere un implicito potere di delega del Presidente, in favore dei Giudici di merito.

Ulteriore incertezza verte sul regime della impugnabilità di questi atti "d"ufficio". Considerato che tale provvedimento non può avere autorità di giudicato (primariamente perché non vi è contradditorio), come si impugna il provvedimento (positivo o negativo) del Presidente del Tribunale? E quello dell"U.G.? Si dibatte in dottrina, in realtà non pervenendo a nessuna decisione convincente, tra reclamo in Corte d"Appello, ricorso in Cassazione, opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c, ecc. – ipotesi che più che soluzioni, sembrerebbero vere e proprie provocazioni -.

 

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(1) Trib. Avellino, 6 giugno 2015, secondo cui «l'espressione "quando le strutture tecnologiche non sono funzionanti" data la formulazione generica, deve interpretarsi estensivamente, in modo da ricomprendervi tutti i casi di non funzionamento e dunque non solo quelli dovuti a motivi di natura tecnica ma anche quelli dovuti a ragioni giuridiche, compresa l'omessa emanazione dei decreti di attuazione.», in Banca Dati Lex24; Trib. Napoli, sez.V, 5 maggio 2015, in Redazione Giuffrè, 2015. Parzialmente conforme la sentenza del Trib. Novara, 21 gennaio 2015, in Il fallimentarista, Milano, 2015, 10 marzo, secondo la quale l"autorizzazione al creditore ad accedere direttamente alle banche dati «è subordinata ad un"espressa richiesta» e solamente qualora «per motivi strettamente tecnologici» non sia possibile l"accesso all"U.G..

(2) Trib Alessandria, 30 giugno 2015, in Redazione Giuffrè, 2015, secondo il quale «in base al combinato disposto degli artt.492-bis c.p.c., 155-quater e 155-quinquies, co.1, disp. att. c.p.c., risulta che – fino all"entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia – gli ufficiali giudiziari non sono tenuti e non sono in grado di accedere alle banche dati indicate nel comma 2 del citato art.492-bis c.p.c.»; cfr. Trib. Novara, 21 gennaio 2015, cit..

(3) Per la tesi – maggioritaria – secondo cui il decreto del Ministero fosse condicio sine qua non per l"esperibilità della ricerca telematica si veda: Tribunale di Modena, ordinanza del 30 gennaio 2015, in www.tribunaledimodena.it; Tribunale di Vicenza, ordinanza del 19 marzo 2015, in www.expartecreditoris.it. Per l"opposta tesi secondo cui, diversamente dall"accesso dell"U.G. ex art.155-quater disp. att. c.p.c., deve ritenersi consentita l'autorizzazione dell'accesso diretto del creditore alle banche dati: Tribunale di Pavia, ordinanza del 20 febbraio 2015; Tribunale di Mantova, ordinanza del 3 febbraio 2015, Tribunale di Napoli, ordinanza del 2 aprile 2015, massime rinvenibili in www.expartecreditoris.it.

(4) Soldi, Manuale dell"esecuzione forzata, Milano, 2015, 251.

(5) Si tenga conto che, fino al gennaio 2016, vi erano alcuni Tribunali che richiedevano il deposito dell"atto nel registro delle esecuzioni, ed altri, invece, che lo richiedevano nei registri di volontaria giurisdizione.

(6) Il dibattito dottrinale è ben delineato in Fanticini-Ghiacci, L"esecuzione civile. Formulario commentato, Torino, 2015, 135.

(7) Finalmente, la diatriba su quale fosse il registro "competente" è stata risolta dal Ministero della Giustizia nel gennaio 2016, creando un nuovo schema XSD "tipo atto" per il procedimento di cui all"art.492-bis cit., all"interno del Registro della Volontaria Giurisdizione. Quindi, a partire dal gennaio 2016, il deposito dell"istanza 492-bis cit. dovrà avvenire mediante ricorso con oggetto "Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Art. 492 bis" (codice 401003), collocato all"interno delle "Autorizzazioni processuali" previste nel registro della volontaria giurisdizione.

(8) Successivamente, l"U.G. consegnerà titolo, precetto e verbale al creditore dopo aver svolto quanto disposto dall"art.492-bis.

(9) Soldi, Manuale dell"esecuzione forzata, cit., 256. Continua l"Autrice: «Il procedimento impone, infatti, al creditore di assumere una ulteriore iniziativa processuale solo nel caso in cui la ricerca dei beni abbia consentito di individuare plurimi beni e crediti ed occorra stabilire quali di essi debba essere sottoposto ad esecuzione ovvero quando la competenza ad effettuare il pignoramento spetti ad altro ufficiale giudiziario.».

(10) Si è discusso sulla necessarietà dell"allegazione dell"atto di precetto. Escluso il caso del pericolo del ritardo, l"atto di precetto si rende, infatti, indispensabile in quanto identifica ed oggettivizza il credito, rinnovando (e palesando) l"interesse del creditore alla esecuzione.




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