-  Converso Rosaria  -  21/04/2013

ART. 710 C.PC.: COMPETENZA TERRITORIALE , Trib. Milano, 30 gennaio 2013 - Rosaria CONVERSO

Il Trib. Milano, sez. IX Civ., con decreto 30 gennaio 2013 (Pres. Servetti, Est. Blandini) ha chiarito
che nei giudizi promossi ex art. 710 c.p.c. non esistono norme speciali anologhe e/o assimilabili all"art. 12quater della legge divorzile e che, pertanto, il foro competente è quello della residenza del convenuto.
Secondo il Giudice Meneghino - essendo, il Legislatore, espressamente intervenuto sulla questione della competenza territoriale con l"art. 709 ter, comma I, c.p.c. (ultima parte) - si sarebbe delineata,
per la separazione e per il divorzio, una disciplina processuale tendenzialmente unitaria, corretta, con plurimi interventi, da nuovi criteri di competenza speciale.
Si è, quindi, giunti all"esclusione, per i procedimenti instaurati ex art. 710 c.p.c., della competenza del Tribunale innanzi al quale sia stata definita la separazione (giudiziale o consensuale), allorché - nel medesimo circondario - non sia stanziata la residenza di parte convenuta.


Il Tribunale specifica che gli artt. 706 c.p.c. e 4 della Legge n. 898/1970 - e successive modifiche - hanno, infatti, per effetto del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con variazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, visto stabilire la competenza, rispettivamente per la domanda di separazione personale e per quella di divorzio, a favore del Tribunale del luogo dell"ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ciò privilegiando il foro rispetto al quale più stretto appariva essere il rapporto con i coniugi.
Con sentenza n. 169 del 2008 la Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l"illegittimità della previsione evidenziata, con riguardo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili, ovvero di scioglimento del matrimonio, in quanto "manifestamente irragionevole", non sussistendo alcuna valida giustificazione per l"adozione del criterio di nuovo conio, considerato che - in linea di massima -  la residenza comune è cessata (quanto meno a far data dall"autorizzazione a vivere separati) e non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi ed il tribunale individuato dalla norma rispetto alla quale il dubbio di costituzionalità era stato avanzato.

Dalla riferita dichiarazione di incostituzionalità è, quindi, conseguito che - per la proposizione della domanda di divorzio - debba essere individuato - come competente - il foro della residenza o del domicilio del convenuto, ovvero il foro generale delle persone fisiche previsto dall"art. 18 c.p.c.,

La pronuncia della Consulta riveste particolare rilievo nella parte in cui sottolinea l"irragionevolezza di una disposizione, che imponga un foro rispetto al quale è possibile che nessuna delle parti abbia più alcun riferimento obiettivo e sia riconosciuto solo in virtù di una precedente, e - in ipotesi - anche risalente nel tempo, residenza.

Indubbia, quindi, la valorizzazione del criterio della "prossimità" geografica, ovvero il medesimo criterio che, del resto, ha - con ogni probabilità - ispirato il legislatore del 2006, il quale -  con la Novella n. 54 - ha stabilito (art. 709 ter c.p.c.) che "… per i procedimenti di cui all"art. 710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore…", competenza che deve affermarsi anche con riguardo ai giudizi ex art. 9 della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni, dal momento che le disposizioni finali di cui all"art. 4 legge n. 54 prevedono l"applicabilità della nuova disciplina anche ai giudizi di scioglimento, cessazione degli effetti civili e nullità del matrimonio.




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