-  Crovetto Monica  -  05/03/2014

ART. 2087 C.C. - RESPONSABILITA' DEL DATORE E RISCHIO ELETTIVO - Monica CROVETTO

L'art. 2087 cod. civ. recita testualmente: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Per la giurisprudenza, civile e amministrativa, la disposizione ha natura di "norma di chiusura del sistema infortunistico", che obliga il datore di lavoro a tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti, imponendogli l'adozione di tutte le cautele necessarie a preservare il bene salute nell'ambito del rapporto e nel luogo di lavoro. La Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 2626 del 05.02.2014) ribadisce come la norma, proprio per tale natura, obblighi il datore "non solo al rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica, ma anche all'adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori ... In sostanza le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente" (v. anche Cass., sez. lav., 16.04.2013, n. 9167). Dovere non solo di sicurezza, quindi, ma anche di vigilanza e di corretta informazione dei lavoratori: egli deve controllare che siano impediti atti o manovre rischiose del prestatore, l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza nonchè l'utilizzo dei mezzi di protezione. L'art. 2087 però "non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro", bensì una presunzione di colpa (v. Cass., sez. lav., 02.02.2011 n. 2464): colpa che - ribadisce la Suprema Corte - viene meno solamente quando la condotta del lavoratore "presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo 'tipico' ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (cd. rischio elettivo; v. anche Cass., sez. lav., 13.02.2012 n. 1994, richiamata da Cass., sez. lav., 04.02.2013 n. 2512). Nel caso in oggetto veniva accertato che l'infortunio occorso al lavoratore (causato da un toro all'interno di una stalla), andava ascritto alla responsabilità del datore in quanto, sebbene in parte dovuto ad un'imprudenza del prestatore, "poteva essere evitato adottando le medesime misure allestite in altri allevamenti della zona ... lo spazio utilizzato per l'operazione era assolutamente inidoneo ... sottodimensionato rispetto alle dimensioni dell'animale". Sull'argomento, va segnalata anche la pronuncia della Sezione Lavoro n. 28564 del 20.12.2013, ove si legge che l'infortunio "era da addebitare alla condotta del lavoratore il quale, da un lato, scendendo dall'automezzo in un terreno in discesa aveva omesso di inserire il freno di parcheggio e, dall'altro, si era posto all'inseguimento dell'autocarro, aggrappandosi allo sportello e tentando di entrare nella cabina di guida", presentando la sua condotta i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, tali da esonerare il datore da responsabilità. Nessun rischio elettivo è stato invece ravvisato dalla Sezione Lavoro nella pronuncia n. 2455 del 04.02.2014, ove si afferma che va ascritto "esclusiva responsabilità del datore di lavoro l'infortunio occorso ad un lavoratore precipitato al suolo mentre era intento alla realizzazione di un ponteggio di circa sei metri da terra ove ... sia stato accertato ... che: a) il lavoratore non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza perchè quelle in dotazione erano munite di una catena troppo corta per l'esecuzione del lavoro di montaggio del ponteggio; b) le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio (ove operava il lavoratore) non erano fissate o comunque ferme onde evitre la caduta del lavoratore dalle stesse; c) tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione; d) i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal lavoratore infortunatosi da solo, nonostante la precarietà delle strutture man mano montate e la pericolosità del lavoro dovuta anche all'altezza in cui veniva svolto".




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