-  Casoria Elisa  -  26/01/2016

ARRESTO DI MINORENNE - Professional - E. CASORIA

Arresto di minorenne

CASO: Come si deve procedere all"arresto di un minorenne?

DISCIPLINA: L"arresto del minorenne è disciplinato dal D.P.R. 448/1988 (Codice del processo penale minorile) nonché dal D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 272 (norme di attuazione del DPR 448/1988) e precisamente dai seguenti articoli:

  • Art. 20 D. Lgs. 272/1989 (norme di attuazione del D.P.R. 448/1988): "Nell"esecuzione del fermo, dell"arresto, dell"accompagnamento e della traduzione sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l"uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza. Il minorenne condotto presso gli uffici di Polizia Giudiziaria in stato di arresto, fermo o accompagnamento, deve essere trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati".
  • Art. 18, 1° comma, D.P.R. 448/1988: "Gli ufficiali e gli agenti della Polizia Giudiziaria che hanno eseguito l"arresto ed il fermo del minorenne, ne danno immediata notizia al Pubblico Ministero nonché all"esercente la responsabilità genitoriale o all"eventuale affidatario ed informano tempestivamente i servizi sociali minorili dell"amministrazione della giustizia".

COME FARE: Nel caso in cui le Forze dell"Ordine debbano procedere all"arresto/fermo di un minorenne, la legge vieta l"uso degli ordinari mezzi di coercizione fisica (quali manette o ceppi per bloccare le mani del soggetto), di solito utilizzati dagli agenti come misure per evitare la fuga o le manifestazioni  di violenza da parte  dell"arrestato o fermato. Solo in presenza di "gravi esigenze di sicurezza" la legge consente e prevede la deroga al divieto. Eppure, in molti casi, il timore di fuga dell"arrestato tende a far prevalere quella che dovrebbe essere solo l"eccezione. A ciò si aggiunge che a volte, nel momento del primo impatto, può risultare difficile capire se si tratti di un minorenne. Le norme sopra citate esprimono il "principio di minima offensività" che deve caratterizzare l"arresto o il fermo di un minorenne: egli deve ricevere un trattamento differenziato rispetto al maggiorenne, non deve essere trattato come un delinquente, occorre "ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche", evitargli i danni derivanti da una pubblicità denigratoria. La Polizia Giudiziaria, inoltre, ha gli obblighi di immediata comunicazione e informazione di cui all"art. 18, 1°comma, D.P.R. 448/1988

------------------------------------------------APPROFONDIMENTI--------------------------------------------

Il processo penale minorile (disciplinato con norme specifiche dal D.P.R. 448/1988) è strutturato sulla base del principio di minima offensività. Il minorenne non deve subire un trauma, non deve ricevere l"etichetta di delinquente, deve essere tutelato anche al momento dell"arresto o fermo. La legge lo dice chiaramente che occorre adottare "le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche". E ancora: "È vietato l"uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza". Purtroppo nella realtà prevale l"applicazione di quest"ultimo inciso: esso sancisce l"eccezione che giustifica la deroga, ma quali sono le "gravi esigenze di sicurezza"? Ecco che l"interpretazione diventa soggettiva e relativa al caso specifico. Così il minore privato della sua libertà personale riceve tutela prevalentemente dagli obblighi previsti dall"art. 18 DPR 448/1988 a carico della Polizia Giudiziaria. Questa è tenuta a dare immediata notizia dell"arresto o fermo al Pubblico Ministero del luogo dell"esecuzione della misura (che deve valutare la legittimità dell"operato della P.G.), all"esercente la responsabilità genitoriale o affidatario (per l"assistenza psicologica, affettiva e la difesa) e ai Servizi Sociali (per l"accertamento della personalità del reo).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film