-  Fedeli Giuseppe  -  13/10/2014

ARBITRARIA INTROMISSIONE NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SENZA CHE IL CONSUMATORE VI ABBIA MAI PRESTATO ADESIONE - G.FEDELI

 

 

ABSTRACT

SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CIVITANOVA MARCHE

NR. 323 DEL 29 LUGLIO 2014

 

La fattispecie in cui interviene il Giudice di Pace di Civitanova Marche, Avv. Giuseppe Fedeli, si riconduce a quel fenomeno, invalso negli ultimi anni nella prassi commerciale, consistente nell"arbitraria intromissione, nel contratto di somministrazione di energia elettrica o gas naturale, di un nuovo gestore, senza che il consumatore abbia mai prestato adesione ad una proposta commerciale.

La vicenda in esame risulta regolata, ratione temporiis, dall"art. 57 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e dall"art. 27 della Direttiva 2011/83/UE, quest"ultima recepita nel nostro ordinamento con il recente D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21.

Il D.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, in attuazione della direttiva UE del 11 maggio 2005 n. 29 "relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno" e comunemente nota come "Direttiva sulle pratiche commerciali sleali", ha apportato rilevanti modifiche al D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 recante il Codice del consumo tra cui l"introduzione, in luogo della disciplina della pubblicità ingannevole, di una disciplina generale ed articolata delle condotte commerciali scorrette, che sono state suddivise in due macrocategorie: le "pratiche ingannevoli" e le "pratiche aggressive".

Al contempo, la norma sulle forniture non richieste, ovvero l"art. 57 Codice del Consumo, applicabile alla vicenda di specie, è stata espressamente collegata a detta disciplina generale in un rapporto di species a genus, con un ulteriore intervento di novellazione attuato col D.lgs. 221/2007 il quale ne ha riformulato il secondo comma, affermando che la fattispecie ivi contemplata costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21-26 del Codice del Consumo.

La formulazione attuale dell"art. 57, con il quale il nostro ordinamento ha dispensato il consumatore, alla stregua della citata modifica della direttiva 97/7/UE, da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta, è la seguente: "Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l"assenza di risposta non implica consenso del consumatore. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26".

La ratio che ispira la norma, ora come prima, è quella di evitare ogni esborso di denaro del consumatore per una fornitura da lui non richiesta, e dall"altro, in generale, quella di tutelare il diritto alla riservatezza e alla non intromissione nell"altrui sfera privata da parte di soggetti sprovvisti di una preventiva autorizzazione in tal senso.

Il Giudice, osserva, alla luce di quanto sopra, come la condotta assunta dal nuovo gestore nella vicenda trattata abbia costituito un fatto giuridico illecito al quale conseguono effetti di tutela automatica del consumatore il quale non è tenuto ad alcun corrispettivo - né a prestazioni di alcuna altra natura (restitutoria o di custodia) - per la somministrazione in assenza di richiesta.

Per completezza, va detto che di diverso avviso appare essere l"Autorità per l"energia elettrica e il gas la quale, per il tramite della recente deliberazione n. 266/2014, già prima attraverso la nr. 153/12/R/com, prevede a carico del consumatore di pagare un corrispettivo anche per le forniture non richieste.

Aldilà delle condivisibili censure già sollevate in sede giurisdizionale avverso la recente deliberazione nr. 266/2014 dinanzi al TAR di Milano da un"Associazione di consumatori, si ritiene che, in casi simili, il Giudice non potrà sottrarsi dall"obbligo di disapplicare (o, più correttamente di "non applicare") la norma interna incompatibile con quella comunitaria vigente, tanto più dopo l"entrata in vigore, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, del nuovo testo dell'art. 117, comma 1, cost., che alla potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni ha dettato il limite del "rispetto... dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario", e un tanto anche a prescindere dal "grado" della fonte che l'abbia posta (sia quindi, essa, legge statale o regionale).

E il predetto principio non può essere invocato solo ove verta sulla disapplicazione resa ad opera di un organo del potere giudiziario, bensì anche laddove sia stata adottata da un organo amministrativo, rectius Autorità per l"Energia Elettrica e il Gas.

A tale precipuo riguardo va ricordata un"altra importante pronuncia dal supremo consesso amministrativo secondo cui "Nel contrasto tra diritto interno e diritto comunitario, l'applicazione di quest'ultimo avviene in via diretta, in luogo di quello interno da disapplicare e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice ma anche agli organi della pubblica amministrazione nello svolgimento della loro attività amministrativa, cioè anche di ufficio, indipendentemente da richieste o sollecitazioni di parte; con la conseguenza che, ove siano stati adottati atti o provvedimenti in applicazione o in conseguenza della norma da disapplicare, deve discenderne il loro annullamento" (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18/01/1996, n. 54).

I suddetti principi – prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno nazionale e regionale e sua conseguente disapplicazione ad opera di organi non solo giurisdizionali, ma anche amministrativi – sono oramai venuti a concretarsi nel panorama giurisprudenziale interno e comunitario (Cons. Stato, Sez. VI, 23/02/2009, n. 1054; Cass. civ., Sez. V, 15/09/2008, n. 23633; Cass. pen., Sez. III, 03/07/2008, n. 38033; Corte giustizia CE, Grande Sez., 18/07/2007, n. 119; Corte giustizia CE, Grande Sez., 18/07/2007, n. 119).

Il Giudice, in buona sostanza, sarà tenuto a disapplicare la norma interna (Deliberazione dell"Autorità per l"Energia Elettrica e il Gas) a favore di quella comunitaria (art. 15 della Direttiva 2005/29/UE, ora recepita nell"art. 57 del Codice del Consumo) cosicché il consumatore non sarà tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva a favore del gestore subentrato perché mai richiesto (ex multis Tribunale Civile di Benevento (n. 1403-1488-1489-1490-1491/2013).

 

 




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