-  Redazione P&D  -  19/02/2013

ALLA DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK SEGUE IL DANNO MORALE - Trib. Livorno, 31.12.2012, n. 38912 - Giovanni PAGANO

Quale peso hanno i social network nelle relazioni sociali? Quanta importanza assume la reputazione di un individuo, o di una impresa, su internet?

Domande che fino a qualche tempo fa parevano appannaggio esclusivo di qualche sociologo avanguardista, oggi assumono una rilevanza preminente, soprattutto nell"ottica del risarcimento del danno (morale) conseguente alla diffamazione.

Il Tribunale di Livorno, con la sentenza del 31 dicembre 2012 n. 38912, una volta accertato il reato di diffamazione consumatosi attraverso l"uso del popolare social network, ha condannato la diffamatrice a «risarcire il danno sofferto dalla parte civile costituita, che [veniva liquidato] in euro 3,000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data [della sentenza]».

L"offesa così recitava "vi consiglio vivamente di non andare x chi lo conosca al centro estetico (omissis) perché fa onco ai bai, sono persone che non lavorano seriamente" - dicendole: "perché? Non ci lavoravi?" e la (omissis) risponde: "sì, ma ora è un mesetto che non ci lavoro più, e meno male!" e poi, aggiungendo la frase sopra riportata: "sei proprio un a.......e di merda". L"espressione «fa onco ai bai» può essere tradotta come "fa vomitare i vermi".

Tra le motivazioni si legge che, secondo il GIP di Livorno, tale risarcimento è dovuto in quanto «all"accertamento del reato consegue ex lege la condanna dell"imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile», senza peraltro specificare alcunché circa la prova e la conseguente quantificazione dello stesso.

La vicenda trae origine da un "post" pubblicato da una dipendente di un centro estetico sul suo profilo Facebook a seguito del licenziamento subito. Il messaggio, dai toni decisamente denigratori ed offensivi, era inequivocabilmente diretto nei confronti del Centro estetico ove aveva lavorato, che ha comportato un danno al decoro e alla reputazione di quest"ultimo. Insomma, per dirla con le parole del GIP, tale «pubblico sfogo» ha, mediante la condivisione del messaggio con gli "amici" di Facebook, integrato gli estremi della diffamazione alla luce del carattere pubblico del contesto in cui le espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network.

Accertato il reato di diffamazione, della quale sussistevano tutti gli elementi essenziali, il Tribunale ha altresì liquidato la somma di euro 3.000 a titolo di risarcimento del danno subito.

Insomma, pur con i distinguo del caso, tenuto conto del contesto penalistico della pronuncia, pare che il GIP livornese abbia seguito l"orientamento per il quale una volta dimostrata la lesione alla reputazione personale o professionale, il danno è in re ipsa, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benché non patrimoniale, della persona umana.

Forse non è così peregrino inquadrare tale liquidazione automatica nella controversa categoria dei danni punitivi. In altri termini, una impostazione siffatta, che dirige la propria attenzione sul danno-evento anziché sul danno-conseguenza, sembra quasi svincolarsi dai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione con le ormai note sentenza di San Martino, arrivando quasi ad infliggere una doppia pena al condannato: la prima determinata dal codice penale, la seconda ai sensi dell"art. 1226 c.c.; con buona pace del principio di legalità.

Tratto da http://www.lider-lab.sssup.it




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