-  Caporale Sabrina  -  31/03/2014

ABUSI SESSUALI DI UN PRETE SU MINORI: E AGGRAVANTE LA QUALITÀ DELLIMPUTATO- Cass. 14545/2014–S. CAPORALE

Sacerdote, riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 2 n. 1, 609-ter n. 1, 61 nn. 5, 9 e 11 cod. pen., per aver indotto in più occasioni, a subire e praticare rapporti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica derivanti dalla differenza di età e dal divario culturale, economico e sociale nonché della fragilità personologica della persona offesa, veniva condannato in primo e secondo grado di giudizio alla pena ivi prevista per il citato reato.

Proposto così ricorso per Cassazione, la III sezione di questa Corte, con sentenza del 27/09/2012 annullava tale decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, limitatamente all'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9 cod. pen.

Al riguardo, va premesso che i giudici di merito avevano evidenziato "come la qualità rivestita dall'imputato avesse facilitato la commissione del reato, da un lato per il fatto che lo stesso si era presentato alla vittima come missionario e, in quanto tale, conoscitore del paese di provenienza del medesimo e, dall' altro, per avere utilizzato la sua condizione nel presentarsi ai familiari del minore ed ai responsabili della comunità giustificando così la perdurante relazione con il ragazzo, rilevava la Cassazione che tale allegazione, peraltro generica, poteva qualificarsi come «fattore agevolativo indiretto» alla commissione del reato, di per sé non sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante, in quanto evidenziava al più il mero abuso dello stato sacerdotale ma non l'abuso di potere o la violazione dei doveri inerenti a tale qualità, pure richiesti dalla giurisprudenza, risultando invece mancante la necessaria indicazione dei poteri dei quali l'imputato avesse abusato o dei doveri, ancorché generici, ai quali egli fosse venuto meno nel commettere il reato, così da collocare il suo status al di là della mera correlazione con l'azione delittuosa commessa".

Sennonché, pronunciando in sede di rinvio, la Corte d"Appello di Milano, confermava la sentenza di primo grado relativamente all'aggravante in questione e al correlato trattamento sanzionatorio. Riteneva infatti che, «in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell'imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosità, come tale meritevole di aggravamento di pena». Veniva così proposto nuovamente ricorso dinanzi alla Corte Suprema, da parte dell"imputato ivi denunciando con il primo motivo di impugnazione la "violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che, nel ravvisare l'aggravante in contestazione nella violazione del voto di castità fatto all'atto dell'assunzione del sacerdozio, la corte territoriale aveva erroneamente identificato tout court la violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto nel compimento di atti sessuali, già di per sé integrante il fatto tipico del reato contestato, laddove invece la circostanza aggravante dovrebbe come tale distinguersi da questo e accedere allo stesso onde fondare il giudizio di maggior gravità".

Sul punto l"intervento della Cassazione.

È infondato il primo motivo di ricorso! "Secondo principio incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri dei ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità (Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009; Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988). Non è dunque necessaria, per ritenere sussistente l'aggravante in questione, la ricerca di un nesso strettamente funzionale fra fatto delittuoso e ministero di culto esercitato dall'autore del delitto, occorrendo soltanto che fra abuso dei poteri o violazione dei doveri a questo connessi ed evento esista un nesso di mezzo a fine, cioè un nesso strumentale, che, se non è ravvisabile in ipotesi di rapporto di mera occasionalità, può certamente ritenersi sussistente qualora il ministero religioso esercitato dall'autore abbia facilitato ovvero reso più agevole la commissione del reato".

Ebbene, "la sentenza impugnata – aggiunge - si conforma a tale principio, dando ragione, in modo ampio e logicamente coerente, degli elementi che inducono a ritenere sussistente tale rapporto di strumentalità tra il ministero sacerdotale esercitato dall'imputato e la perpetrazione degli abusi sessuali ai danni del minore, laddove in particolare evidenza (…) risulta che da un lato la veste religiosa nella quale l'imputato si è presentato al ragazzo nonché ai suoi familiari e agli operatori ha avuto un ruolo rilevante nell'agevolarne la frequentazione, fondando un rapporto fiduciario tale da non far apparire in alcun modo sospetta la frequentazione con il minore e l'ospitalità allo stesso riservata anche presso la propria abitazione e, dall'altro, al tempo stesso ciò è stato condotto con abuso dei poteri e dei doveri inerenti al proprio ministero sacerdotale, piegato ai propri scopi illeciti e devianti".

Va peraltro aggiunto che, "come la letteratura criminologica in argomento ha [più volte] evidenziato, le conseguenze sui minori dell'abuso sessuale esercitato da un prete sono particolarmente gravi e di lunga durata perché il rapporto esistente tra un prete e un minore è condizionato da una posizione di superiorità rinforzata da una visione falsata del suo prestigio pastorale, da un influsso morale, dal fatto di essere considerato dalla vittima una vera e propria "guida spirituale". «Questo tipo di abuso - è stato osservato - non distrugge solo l'integrità fisica e psicologica del bambino, ma annienta anche la sua dimensione spirituale e il rapporto con la religione: il peso da sopportare è troppo grande, il dolore troppo profondo per riconoscere la causa ... ».




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