- LA CATEGORIA DELL’INCAPACITÀ LEGALE DI AGIRE RIMARRÀ LIMITATA AI MINORI (E ANCH E LI’ VACILLLANTE ….)
Con l’abrogazione dell’interdizione giudiziale e dell’inabilitazione, la categoria dell’incapacità legale rimarrà riferibile, in sostanza, soltanto ai soggetti minori d’età.
Per quanto riguarda i soggetti maggiorenni, alla privazione totale della capacità legale di agire viene a sostituirsi la possibilità di un’incapacitazione funzionale, relativistica, depersonalizzata; nulla che possa implicare un etichettamento dell’interessato quale essere incapace di agire, una volta per sempre, bensì (I) una mera e contingente sospensione di poteri, (II) giustificata da specifici pericoli sul terreno gestionale, e comunque (III) circoscritta, secondo la modulazione che verrà stabilita dal giudice tutelare, nel caso concreto, ad uno o a più (in limitatissimi casi, a tutti quanti gli) atti e operazioni da compiersi.
Vale la pena sottolineare che anche l’eventuale approdo ad un’’incapacitazione’ semi-totale, estesa cioè all’insieme tendenziale degli atti personali e patrimoniali (esclusi sempre quelli della vita quotidiana), avrà comunque natura prettamente funzionale, hic et nunc, laboratoriale potremmo die, essendo intrinsecamente revocabile o ritoccabile: oltre tutto in qualsiasi momento.
I casi in cui potrà addivenirsi ad ‘incapacitazione piena’ dovranno essere pur essi contingen tati, circoscritti rigorosamente, alle mere situazioni di malessere psichico tali da comportare seri rischi di autolesionismo: e si può pensare, abbiamo detto, al disabile intenzionato a porre in essere atti di tipo rovinoso/autodistruttivo, o all’individuo del tutto inerte/ostile rispetto al compimento di un negozio necessario per fronteggiare qualche necessità.
Nella prospettiva riformatrice, l’incapacitazione catastale riconducibile alla vecchia interdizione si trasformerà in una mera ‘incapacitazione da officina’: relativa cioè non tanto alla creatura umana, al suo tabernacolo statutario, bensì ad uno o a più negozi giuridici (in limitatissimi casi a quasi tutti gli atti) da convogliare, quando necessario, nel contenitore tecnico dell’amministrazione di sostegno.
Quanto alla possibilità di incapacitazione totale, o comunque, estesa alla maggior parte degli atti, occorre precisare che la stessa dovrà costituire un tipo di intervento soltanto eventuale; che spetterà al giudice disporre, volta per volta, più o meno ampiamente, a seconda che vi sia o meno il concreto pericolo di un cattivo uso dei propri poteri e diritti, da parte dell’interessato.
Laddove tale pericolo manchi, come accade in effetti nella maggioranza dei casi, l’amministrazione sarà di tipo non incapacitante al 100%.
Ci troviamo dunque, nella presente riforma, di fronte ad una “filosofia” opposta a quella dell’interdizione: l’incapacitazione può riguardare, in effetti, solo gli atti specificamente menzionati nel decreto (magari uno soltanto di essi); per tutto il resto, il beneficiario conserva intatta la propria sovranità.
Qualora poi l’incapacitazione, in limitatissime ipotesi, dovesse essere semi-totale, si tratterà comunque di una sospensione di facoltà disposta non già una volta per sempre, bensì in chiave revocabile e rimodellabile; a seconda dei bisogni della persona, compatibilmente con le esigenze di questa.