-  Mazzon Riccardo  -  06/12/2012

A CHI SI APPLICA LA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO? - Riccardo MAZZON

La normativa chiarisce anche come per "produttore" si debba intendere tanto il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente (nella fattispecie appresso evidenziata, ad esempio, il danno era stato prodotto dal cedimento di alcune staffe prodotte da una ditta diversa dalla convenuta, idonee a sostenere solo tubi di plastica, ma utilizzate per mantenere una struttura metallica prodotta dalla convenuta che nel proprio catalogo, individuava proprio tali staffe come componenti adeguate per il montaggio), 

"ai sensi della disciplina sulla responsabilità da prodotti difettosi, deve ritenersi produttore anche colui che, sebbene non provveda alla materiale produzione del bene, effettui la commercializzazione dello stesso indicandolo nei propri cataloghi o listini come un componente per l'installazione di un proprio prodotto " (Trib. Napoli 28 febbraio 2002, GNap, 2002, 247- cfr. amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012),

quanto il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore.

Nei casi il produttore non possa esser individuato, sarà sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore – si confronti, in argomento, anche la seguente pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità Europee, ove è riportato che la direttiva 85/374/Cee relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, non permette alle legislazioni nazionali di estendere la responsabilità del fornitore, indipendentemente dalla colpa che la norma comunitaria istituisce e imputa a carico del produttore, al di là dei casi tassativamente previsti all'art. 3 n. 3 della stessa direttiva. Pertanto la disposizione del governo danese di cui alla l. 371/89 - legge di trasposizione della direttiva comunitaria - è da considerarsi non corrispondente al dettato comunitario:

"non è ipotizzabile, inoltre, un abbassamento del livello di tutela originariamente previsto dal governo danese a seguito della corretta trasposizione della norma comunitaria, in quanto la dichiarazione di cui al punto 16 del verbale del Consiglio contenente la clausola cosiddetta "di non regresso" citata dal medesimo governo, non trova riscontro alcuno nel testo di una disposizione di diritto derivato e, pertanto, non può essere presa in considerazione. Diversamente la legislazione comunitaria non osta a che una norma nazionale preveda la responsabilità illimitata del fornitore qualora vi sia colpa del produttore, potendosi ben prevedere diversi regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, purché basati su elementi diversi, come la garanzia per i vizi occulti o la colpa" (C. giust. CE, grande sezione, 10 gennaio 2006, n. 402, DeG, 2006, 14, 107; OC, 2006, 4, 370) -,

che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale: ciò vale anche per il prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore,

"l'importatore e distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all'interno dell'Unione Europea non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacché in tal caso l'art. 3, comma 4, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore" (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11710, GCM, 2009, 5, 798; AGCSS, 2009, 9, 696 – conforme, nel senso che l'importatore intanto può essere equiparato al produttore sul piano della responsabilità da prodotti difettosi in quanto si verta in tema di beni fabbricati in territorio extra-comunitario: Trib. Trapani 23 settembre 2005, Redazione Giuffrè, 2005),

il quale abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto:

"la presunzione di responsabilità prevista a carico del produttore dall'art. 1 d.P.R. n. 224 del 24 maggio 1988 per i danni cagionati dal suo prodotto non si applica nel caso in cui non sia data dimostrazione che il convenuto ne sia produttore. Del pari la presunzione di responsabilità prevista a carico del fornitore dall'art. 4 dello stesso decreto, opera nel solo caso in cui il danneggiato ignori la generalità del produttore ed il fornitore, di ciò richiesto per iscritto, non abbia indicato le generalità del danneggiato" (Trib. Roma 20 giugno 2002, RDFa, 2003, 305).

Detta richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

Qualora l'eventuale notificazione dell'atto introduttivo di giudizio non sia stata preceduta dalla richiesta di cui sopra, il convenuto potrà effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi

"il fornitore convenuto in giudizio dall'utilizzatore del prodotto può sottrarsi a responsabilità indicando il nome del produttore, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 224/88, nell'arco di tre mesi qualora non siano intercorse comunicazioni anteriormente alla notificazione della citazione, ma la chiamata in causa deve avvenire non oltre la prima udienza di trattazione" (Trib. Roma 4 dicembre 2003, FI, 2004, I, 1631; DResp, 2004, 1133),

- potrà, inoltre, chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio: recente, in argomento, la presa di posizione della corte di Cassazione, secondo la quale in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, a mente dell'art. 4 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 (disciplina attualmente trasfusa nell'art. 116 d.lg. 6 settembre 2005 n. 206), nell'ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato - a tutela della parte debole e in ragione del generale principio di solidarietà sociale - da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve assolvere, comunque, in limine litis, in modo da condurre - affinché egli possa essere esonerato dalla relativa speciale responsabilità - ad una effettiva individuazione del produttore:

"peraltro il consumatore ben può direttamente evocare in giudizio il fornitore anche senza la preventiva richiesta dei dati anzidetti (prevista dal comma 2 dello stesso art. 4), ma tale scelta è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese di lite, comportando - in caso di tempestiva comunicazione in giudizio dei dati del produttore e successiva estromissione del fornitore ove si realizzi la condizione di cui al richiamato comma 5 - il rimborso delle spese in favore di quest'ultimo, siccome inutilmente evocato in giudizio; in tema di compravendita di prodotti rivelatisi difettosi, la mera comunicazione, anche se tempestiva, da parte del venditore, dei dati di un soggetto, indicato come produttore, non vale a liberare il fornitore dalla responsabilità di cui all'art. 116 d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (già art. 4 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224), occorrendo invece che alla sua "indicazione" in giudizio faccia seguito la "non contestazione" dell'indicazione stessa da parte del produttore, ai fini della sua effettiva "individuazione"" (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2010, n. 13432, GCM, 2010, 6, 861; RCP, 2011, 2, 393; FI, 2011, 2, 523) -,

in ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificassero, potrà fissare un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, per la comunicazione medesima.

Il terzo indicato come produttore - o precedente fornitore - potrà essere chiamato nel processo, a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile, e il fornitore convenuto potrà essere estromesso, se la persona indicata compare e non contesta l'indicazione:

"la Repubblica francese, avendo incluso, all'art. 1386-2 c.c., i danni inferiori a euro 500; avendo ritenuto, all'art. 1386-7 comma 1 del suddetto codice che il distributore di un prodotto difettoso sia responsabile in ogni caso e allo stesso titolo del produttore, e avendo previsto, all'art. 1386-12 comma 2 del suddetto codice che il produttore debba provare di aver adottato le norme atte a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter avvalersi delle cause di esonero previste dall'art. 7 lett. d) ed e) della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985 n. 85/374/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli art. 9 comma 1 lett. b), 3 n. 3 e 7 della suddetta direttiva" (C. giust. CE, sez. V, 25 aprile 2002, n. 52, DResp, 2002, 720; RCP, 2002, 979; FI, 2002, IV, 294; NGCC, 2003, I, 119).

 

 




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